AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ..... ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e sino al 31 dicembre 1992, e' sospesa la  concessione  di  mutui  da
parte  della  Cassa  depositi  e  prestiti  e degli altri istituti di
credito a favore delle regioni, delle province autonome di  Trento  e
di  Bolzano,  delle  province,  dei  comuni, delle comunita' montane,
delle aziende degli enti locali e loro consorzi con  onere  totale  o
parziale  a carico del bilancio dello Stato, con esclusione dei mutui
destinati  agli  interventi  nel  settore   della   giustizia,   agli
interventi  per  la salvaguardia di Venezia e della sua laguna di cui
alla legge 5 febbraio 1992,  n.  139  (a),  agli  interventi  ((  per
l'impiantistica sportiva di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e
))  c),  del  decreto-legge  3  gennaio  1987,  n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 marzo  1987,  n.  65,  ((  e  successive
modificazioni  ed integrazioni )) (b), ai programmi di metanizzazione
del Mezzogiorno di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 784 (c),  agli
interventi   previsti   dalla  legge  5  giugno  1990,  n.  135  (d),
concernenti la lotta contro l'AIDS, e al finanziamento dei  disavanzi
di  esercizio  nei  settori  della  sanita' e del trasporto locale. I
mutui gia' concessi continuano ad essere regolati dalle  disposizioni
in base alle quali sono stati assunti.
  2. I contributi ordinari spettanti alle amministrazioni provinciali
e  ai  comuni  ai  sensi  dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio
1992, n. 289 (e), sono ridotti del 5 per cento;  la  riduzione  viene
operata  per  intero  all'atto della corresponsione della quarta rata
dei contributi stessi. I predetti enti  provvedono  ad  assestare  il
bilancio  con  apposita  deliberazione entro il 30 settembre 1992. La
riduzione  non  viene  operata  nei  confronti  degli   enti   locali
dissestati.
  3. Nel comma 2 dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1991, n. 415
(f), le parole " .. e' ridotta all'11,678 per cento." sono sostituite
dalle  parole " .. e' ridotta al 10,50 per cento." e al comma 3 dello
stesso articolo le parole " .. e' stabilito in  lire  6.957  miliardi
.."  sono  sostituite  con  le parole " .. e' stabilito in lire 6.632
miliardi ..".
  4. Le misure previste dall'articolo 4,  comma  5,  della  legge  30
dicembre  1991,  n.  412 (g), si applicano, per l'anno 1992, anche in
assenza di livelli obbligatori uniformi di assistenza di cui al comma
1 dello stesso articolo.
 
             (a) La  legge  n.  139/1992  reca:  "Interventi  per  la
          salvaguardia di Venezia e della sua laguna".
             (b)  Il  D.L.  n.  2/1987  reca:  Misure  urgenti per la
          costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la
          realizzazione o completamento di strutture sportive di base
          e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore
          delle attivita' di interesse turistico).  Si  trascrive  il
          testo  del  relativo  art.  1,  comma  1,  lettere b) (come
          sostituita dall'art. 1 del D.L. 2 febbraio 1988,  n.    22,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988,
          n. 92) e c):
             "1. Il presente decreto definisce soggetti, procedure  e
          modalita'   di   finanziamento   per  la  realizzazione  di
          programmi straordinari di  interventi  per  l'impiantistica
          sportiva, finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, al
          riattamento,  alla  ristrutturazione,  al completamento, al
          miglioramento, alla sistemazione delle aree di parcheggio e
          servizio e all'adeguamento  alle  norme  di  sicurezza,  di
          impianti  sportivi,  ivi  comprese  le attrezzature fisse e
          l'acquisizione delle relative aree, destinati:
             a) (omissis);
             b)  a  soddisfare,  con  strutture  polifunzionali,   le
          esigenze  delle attivita' agonistiche riferite a campionati
          delle  diverse  discipline  sportive  aventi  carattere  di
          programmaticita'   e   competitivita'  organizzata  secondo
          criteri di ufficialita';
               c) a promuovere  l'esercizio  dell'attivita'  sportiva
          mediante la realizzazione di strutture polifunzionali".
             (c)   La   legge   n.  784/1980:  reca:  "Norme  per  la
          ricapitalizzazione della GEPI, per la  razionalizzazione  e
          il    potenziamento    dell'industria   chimica,   per   la
          salvaguardia  dell'unita'  funzionale,  della   continuita'
          della produzione e della gestione degli impianti del gruppo
          Liquigas-Liquichimica  e  per la realizzazione del progetto
          di metanizzazione".
             (d) La legge n. 135/1990 reca: "Programma di  interventi
          urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS".
             (e)  L'art. 2 del D.L. n. 289/1992 (Disposizioni urgenti
          in materia di finanza locale per il 1992),  non  convertito
          in   legge   per  scadenza  dei  termini  costituzionali  e
          sostituito dal D.L. 20 luglio 1992, n.   342 (in  corso  di
          conversione in legge), era cosi' formulato:
             "Art.  2  (Contributi  ordinari  per  le amministrazioni
          provinciali per i comuni e per le comunita' montane). -  1.
          A  valere  sul  fondo ordinario di cui all'art. 1, comma 1,
          lettera a), il  Ministero  dell'interno  e'  autorizzato  a
          corrispondere  a  ciascuna amministrazione provinciale, per
          l'anno   1992,   un  contributo  pari  a  quello  ordinario
          spettante    nel    1991,     incrementato     dell'importo
          corrispondente  al  4,5  per  cento dello stesso contributo
          ordinario. Il contributo e'  corrisposto  in  quattro  rate
          uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.
             2. A valere sul fondo ordinario di cui all'art. 1, comma
          1,  lettera  a), il Ministero dell'interno e' autorizzato a
          corrispondere  a  ciascun  comune,  per  l'anno  1992,   un
          contributo  pari  a  quello  ordinario  spettante  nel 1991
          incrementato dell'importo corrispondente al 4,5  per  cento
          dello   stesso   contributo  ordinario.  Il  contributo  e'
          corrisposto in quattro rate uguali entro il primo  mese  di
          ciascun trimestre.
             3. A valere sul fondo ordinario di cui all'art. 1, comma
          1, il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere
          a   ciascuna   comunita'   montana,  per  l'anno  1992,  un
          contributo distinto in quote:
               a)  una  di   lire   270   milioni,   finalizzata   al
          finanziamento dei servizi indispensabili, da erogarsi entro
          il primo mese dell'anno;
                b)  una,  ad  esaurimento del fondo, ripartita tra le
          comunita' montane in proporzione alla  popolazione  montana
          residente  al  31  dicembre  del penultimo anno precedente,
          secondo i dati  pubblicati  dall'Unione  nazionale  comuni,
          comunita'  ed  enti  montani,  da erogarsi entro il mese di
          ottobre 1992".
             Il testo sopratrascritto e' stato riprodotto nell'art. 2
          del D.L.   n. 342/1992, con  identica  formulazione,  salvo
          l'inserimento  di  un  comma,  che  tiene  conto  di quanto
          previsto dal comma 2 del presente articolo, fra il  secondo
          e  il terzo (che pertanto e' divenuto quarto), del seguente
          tenore: "3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono ridotti
          del 5 per cento, con esclusione dei comuni  dissestati,  in
          applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 333
          del  1992.  La  riduzione  e'  applicata  sulla quarta rata
          trimestrale".
             (f) Il testo dell'art. 5 della legge n. 415/1991  (Legge
          finanziaria  1992),  come modificato dal presente articolo,
          e' il seguente:
             "Art. 5. - 1.  La  quota  variabile  del  fondo  per  il
          finanziamento  dei  programmi  regionali di sviluppo di cui
          all'art. 3, comma 1, lettera  b),  della  legge  14  giugno
          1990,  n. 158, al netto degli stanziamenti annuali previsti
          dalle leggi di settore, e' determinata per l'anno  1994  in
          lire 287 miliardi; per gli anni 1992 e 1993 sono confermate
          le  quote  stabilite  dall'art.  12 della legge 29 dicembre
          1990, n. 405.
             2.  Per  l'anno  1992  la  quota  del   15   per   cento
          dell'imposta  di  fabbricazione  sugli  olii minerali, loro
          derivati e prodotti analoghi, indicata  all'art.  8,  primo
          comma,  lettera  a), della legge 16 maggio 1970, n. 281, e'
          ridotta al 10,50 per cento.
             3.  Il fondo comune per l'anno 1992 e' stabilito in lire
          6.632  miliardi  ed  e'  comprensivo  delle  somme  di  cui
          all'art.  1,  comma 2, della legge 1 febbraio 1989, n. 40,
          ed all'art. 1, comma 2, lettera b),  del  decreto-legge  13
          novembre 1990, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  12  gennaio  1991, n. 4; detto fondo e' ripartito ed
          erogato con le modalita' ed i criteri di  cui  all'art.  1,
          comma 3, della predetta legge n. 40 del 1989.
             4.  Alla determinazione dell'importo del fondo comune di
          cui al  comma  3,  concorrono  gli  stanziamenti  di  spesa
          iscritti nel bilancio di previsione per l'anno 1992 al cap.
          2600 dello stato di previsione del Ministero della sanita',
          ai  capitoli  5937  e  5959  dello  stato di previsione del
          Ministero del tesoro ed al cap. 6862 del medesimo stato  di
          previsione nel limite di lire 208 miliardi.
             5.  Rimangono  acquisite  al  bilancio  dello  Stato per
          l'anno 1992 le entrate  di  cui  all'art.  1-duodecies  del
          decreto-legge  18  agosto  1978,  n.  481,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, per  la
          parte spettante alle regioni a statuto ordinario, quelle di
          cui  ai  decreti  del Presidente della Repubblica 18 aprile
          1979, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale
          n. 171 del 23 giugno 1979 e n. 150 del 2 giugno  1979,  che
          affluiscono  ai  capitoli  di  entrata  3358,  per la parte
          spettante alle regioni a statuto ordinario, e 3360, nonche'
          quelle di cui  all'art.  2,  lettera  a),  della  legge  29
          novembre 1977, n. 891".
             (g)  Il  comma  5  dell'art.  4  della legge n. 412/1991
          (Disposizioni in materia di finanza pubblica) prevede  che:
          "In  caso di spesa sanitaria superiore a quella parametrica
          correlata ai livelli obbligatori uniformi di cui al comma 1
          non compensata da minori spese in altri settori, le regioni
          decidono il  ricorso  alla  propria  e  autonoma  capacita'
          impositiva  ovvero  adottano,  in condizioni di uniformita'
          all'interno  della  regione,  le  altre   misure   previste
          dall'art. 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41".